INPS
DIREZIONE
CENTRALE
DELLE
PRESTAZIONI
DIREZIONE
CENTRALE
SISTEMI
INFORMATIVI
E
TELECOMUNICAZIONI
|
|
Ai |
Dirigenti
centrali e periferici |
|
|
Ai |
Direttori
delle Agenzie |
|
|
Ai |
Coordinatori
generali, centrali e |
|
Roma, 12/12/2003 |
|
periferici
dei Rami professionali |
|
|
Al |
Coordinatore generale
Medico legale e |
|
|
|
Dirigenti
Medici |
|
|
|
|
|
Circolare n. 191 |
|
e, per
conoscenza, |
|
|
|
|
|
|
Al |
Commissario
straordinario |
|
|
Ai |
Vice
Commissario straordinario |
|
|
Al |
Presidente
e ai Membri del Consiglio |
|
|
|
di
Indirizzo e Vigilanza |
|
|
Al |
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
|
|
Al |
Magistrato
della Corte dei Conti delegato |
|
|
|
all’esercizio
del controllo |
|
|
Ai |
Presidenti
dei Comitati amministratori |
|
|
|
di
fondi, gestioni e casse |
|
|
Al |
Presidente
della Commissione centrale |
|
|
|
per
l’accertamento e la riscossione |
|
|
|
dei
contributi agricoli unificati |
|
|
Ai |
Presidenti
dei Comitati regionali |
|
Allegati 12 |
Ai |
Presidenti
dei Comitati provinciali |
|
OGGETTO: |
Rinnovo
delle pensioni per l’anno 2004. |
|
SOMMARIO: |
E’ stato completato il rinnovo
degli ordinativi di pagamento delle pensioni per l’anno 2004. Il rinnovo
degli ordinativi è stato effettuato applicando la perequazione automatica
previsionale nella misura del 2,5 per cento. Vengono descritte le modalità di
ricalcolo delle pensioni, di tassazione e perequazione cumulata, di
determinazione, di memorizzazione e di gestione dei conguagli derivanti dal
rinnovo. Il ricalcolo è stato effettuato
considerando sia i redditi memorizzati sull’archivio reddituale che i redditi
delle pensioni presenti sul Casellario. Si descrivono inoltre i
contenuti e le nuove modalità di emissione dei Mod. ObisM, del Mod. CUD e dei
modelli reddituali. |
Sono state completate le operazioni di rinnovo dei mandati
di pagamento delle pensioni per l’anno 2004.
|
1 – |
Perequazione automatica |
Il decreto
del 20 novembre 2003, emanato dal Ministro dell’Economia e delle finanze di
concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2003 fissa nella misura del 2,5
per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in
via previsionale per l'anno 2004.
Il predetto
decreto conferma inoltre nella misura del 2,4 per cento l’aumento di perequazione
automatica per l’anno 2003 già applicato in via previsionale.
Gli importi
dei trattamenti minimi per gli anni 2003 e 2004 e le fasce di pensione per
l'applicazione degli aumenti di perequazione sono riportati nell’allegato 1.
Anche per il rinnovo dell’anno 2004 sono state applicate
le disposizioni previste dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
che prevedono il calcolo dell'aumento di rivalutazione automatica sul cumulo
dei trattamenti erogati sia dall’INPS che da Enti diversi, presenti nel
Casellario centrale, per ciascun pensionato.
Si ricorda che vengono prese in considerazione per la
determinazione dell’importo complessivo su cui calcolare la perequazione le
pensioni erogate dall’INPS di categoria diversa da VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, AS,
PS, INVCIV, VOCRED, VOCOOP, VOESO, VOST, INDCOM, CL e le pensioni erogate da
altri Enti e memorizzate nel Casellario per le quali l’Ente erogatore ha
comunicato che rientrano nell’applicazione dell’articolo 34 della legge 23
dicembre 1998, n. 448. L’informazione relativa alla cumulabilità ai fini della
perequazione è memorizzata in GP1AV35N con il codice 2.
L’importo di
perequazione spettante sul trattamento complessivo viene ripartito in
proporzione agli importi delle pensioni.
La
perequazione nella misura del 2,5 per cento è stata inoltre applicata, sulla
base delle informazioni memorizzate dalle Sedi, anche all’importo dovuto al
beneficiario diverso dal pensionato per i seguenti piani gestiti dalla
procedura “Pagamenti ridotti o disgiunti”:
|
M4 |
Assegno divorzile per ex coniuge superstite |
|
M5 |
Assegno
alimentare per figli |
|
M6 |
Assegno alimentare per ex coniuge |
2 – |
Rinnovo delle prestazioni a
favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti (categoria INVCIV) |
Le pensioni,
gli assegni e le indennità in pagamento a favore degli invalidi civili, dei
ciechi e dei sordomuti (categoria INVCIV) sono stati rinnovati per l’anno 2004
applicando dal 1° gennaio 2004 le seguenti percentuali di perequazione, come da
comunicazione del Ministero dell’Interno:
Ø le
pensioni e gli assegni sono stati aumentati del 2,5 per cento, corrispondente
alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati
ed operai tra agosto 2001 – luglio 2002 e agosto 2002 – luglio 2003;
Ø la
quota perequabile delle indennità è stata aumentata del 2,44 per cento,
corrispondente alla variazione dell’indice delle retribuzioni minime
contrattuali degli operai dell’industria, calcolato al netto delle variazioni del
volume di lavoro, per il periodo agosto 2002 – luglio 2003 rispetto al periodo
agosto 2001 – luglio 2002;
Ø i
limiti di reddito per il diritto alla pensione in favore degli invalidi civili,
dei ciechi civili e dei sordomuti sono stati aumentati del 2,5 per cento.
Dal 1°
gennaio 2004 è stato inoltre attribuito l’aumento di 41,00 euro mensili
previsto dal comma 6, dell’articolo 39, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
per l’indennità speciale istituita dall’articolo 3, comma 1, della legge 21
novembre 1988, n. 508, a favore dei cittadini riconosciuti ciechi con residuo
visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale
correzione. L’importo in pagamento dal 1° gennaio 2004 per le prestazioni
INVCIV di fascia 9 (ciechi ventesimisti) è di euro 157,69.
|
2.1 – |
Indennità di frequenza |
Come per
l’anno 2003 le indennità di frequenza sono state rinnovate con modalità
differenti a seconda della fascia memorizzata.
Le indennità di frequenza sono state calcolate con le
seguenti regole:
Ø
se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 49, l’indennità viene disposta per i
mesi da gennaio a giugno, interrotta automaticamente da luglio a settembre e
nuovamente disposta da ottobre in poi;
Ø
se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 50, l’indennità viene disposta per
l’intero anno;
Ø
se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 97, l’indennità viene rinnovata con
importo zero.
3 – |
Rinnovo delle indennità a favore
dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Colley) e drepanocitosi
(categoria INVCIV) |
Le
indennità previste dall’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Colley) e
drepanocitosi, liquidate come prestazioni categoria INVCIV con fascia 70 e 71,
sono state rinnovate per l’anno 2004 adeguandone l’importo al trattamento
minimo.
|
4 – |
Trasformazione in assegni
sociali delle prestazioni agli invalidi civili che compiono il
sessantacinquesimo anno di età |
In occasione del rinnovo sono state ricalcolate,
attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al
compimento dell’età, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti
che compiono il 65mo anno di età entro il 30 novembre 2004 e per i quali
risultano memorizzate negli archivi le registrazioni reddituali necessarie
all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale.
Le prestazioni per le quali le Sedi non hanno segnalato in
tempo utile i dati reddituali dovranno essere ricostituite a cura delle Sedi. In
assenza di dati reddituali aggiornati viene attribuito, a partire dal mese
successivo al compimento del 65mo anno, l’importo dell’assegno sociale senza
gli aumenti di cui all’articolo 67 della legge 23 dicembre 1998 n.448 (lire
100.000 perequate) e all’articolo 52 della legge 27 dicembre 1999 n.488 (lire
18.000 perequate).
Le Sedi dovranno provvedere alla ricostituzione delle
pensioni in argomento segnalando i dati reddituali aggiornati del titolare e,
nel caso di soggetti coniugati, anche del coniuge.
|
5 – |
Prestazioni INVCIV con revisione
sanitaria scaduta |
Anche in
occasione delle operazioni di rinnovo per l’anno 2004, al fine di evitare
erogazioni indebite, gli importi delle prestazioni INVCIV sono stati azzerati
dal mese successivo a quello di scadenza della revisione sanitaria. Sono state
comunque mantenute in pagamento le prestazioni erogate a invalidi civili per i
quali la revisione sanitaria è prevista dopo il compimento del 65mo anno di
età.
Per le
prestazioni che a seguito della revisione sanitaria devono essere poste
nuovamente in pagamento, le Sedi provvederanno a confermare l’avvenuta
revisione sanitaria con la procedura REVSAN e ad attivare la ricostituzione,
indispensabile per ripristinare il pagamento della prestazione.
|
6 – |
Rinnovo degli assegni di
invalidità |
Gli assegni
di invalidità scaduti e non confermati vengono sospesi, mediante azzeramento
degli importi, dalla data di scadenza del triennio. La sospensione del
pagamento non opera nei confronti dei titolari che hanno perfezionato l’età per
il diritto alla pensione di vecchiaia.
Per gli
assegni che, a seguito di ulteriore conferma, devono essere posti nuovamente in
pagamento, le Sedi provvederanno a segnalare la relativa informazione con la
procedura REVSAN e ad attivare la ricostituzione.
Si ricorda
che a partire dall’anno 2003 la tassazione è comunque effettuata con
riferimento all’importo annuo.
|
7 – |
Rinnovo degli assegni
straordinari di sostegno all’esodo (VOCRED, VOCOOP, VOESO) |
Gli assegni
straordinari di sostegno al reddito (VOCRED, VOCOOP, VOESO) sono stati
rinnovati applicando le particolari regole previste per le prestazioni in
argomento.
Come
indicato nella circolare n. 55 dell’8 marzo 2001 e n. 94 del 3 giugno 2003,
nessuna perequazione è stata attribuita all’importo in pagamento, che rimane
invariato dalla decorrenza originaria.
La
tassazione è stata effettuata secondo quanto stabilito dalla risoluzione n. 17
dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2003 e descritta nel messaggio n. 80
del 10 marzo 2003 (allegato 3).
|
8 – |
Rinnovo delle pensioni ex INPDAI |
L’articolo
42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha previsto la confluenza dell’INPDAI
nell’INPS.
Nel corso
dell’anno 2003 sono stati disposti da INPS i pagamenti mensili delle pensioni
sulla base di dati elaborati e comunicati dalla struttura ex INPDAI.
Per l’anno
2004 la gestione delle pensioni in argomento viene effettuata dall’INPS.
|
8.1 – |
Caricamento delle pensioni ex
INPDAI |
Nel corso
dei mesi di ottobre e novembre 2003 si è provveduto all’inserimento, sul data
base delle pensioni, dei dati inviati dall’ex INPDAI a completamento delle
posizioni.
Sono stati
inseriti i dati dei familiari, i dati della certificazione fiscale relativa
all’anno 2003, i dati reddituali e i dati degli importi mensili dalla
decorrenza originaria al dicembre 2003.
Per il
momento non sono stati memorizzati i dati relativi alle informazioni
contributive e retributive (GP2BB, GP2BC, GP2BE); a tale aggiornamento si
provvederà dopo aver completato le operazioni di rinnovo.
Sono stati
inoltre memorizzate sull’archivio CONGUAGLI le informazioni relative ai
pagamenti disgiunti e ai recuperi. Sono stati memorizzati i piani centrali con
la tipologia di seguito indicata:
|
Piano |
Descrizione |
|
L1 |
Legge 29/1979 GPA 52/099 |
|
B3 |
Accantonamento somme GPA 10/099 |
|
Z9 |
Quota
pensione a contitolare |
|
M4 |
Assegno divorzile per ex coniuge superstite |
|
M5 |
Assegno alimentare per figli |
|
M6 |
Assegno alimentare per ex coniuge |
|
P3 |
Pignoramento
non privilegiato a favore di persone fisiche |
|
Y5 |
Trattenute
varie |
In
particolare per quanto riguarda i recuperi vari (piano Y5) saranno a breve
inviate alle Sedi le informazioni necessarie per la sistemazione degli stessi.
Al momento
del caricamento della pensione ex INPDAI (categoria 082, 083 e 084), le
procedure hanno eliminato, con codice 3 e con decorrenza gennaio 2003, la
corrispondente pensione a carico dell’Ente 9932 (ex INPDAI).
|
8.2 – |
Rinnovo per l’anno 2004 delle
pensioni ex INPDAI |
Il rinnovo
dei mandati di pagamento delle pensioni ex INPDAI per l’anno 2004 viene
effettuato con le modalità utilizzate per la generalità delle pensioni.
|
9 – |
Aumento delle pensioni a
516,46 euro (un milione di lire) e successivi incrementi |
L’articolo 38 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
prevede l’interpretazione autentica dell’articolo 38 della legge finanziaria
2002 relativo all’incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati.
In particolare la nuova norma recita “Il comma 1
dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso
che l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati, comprensivo
della eventuale maggiorazione sociale, non può superare l'importo mensile
determinato dalla differenza fra l'importo di 516,46 euro e l'importo del trattamento
minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale.
Il comma 2 dell'articolo 38 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che l'incremento spetta
ai ciechi civili titolari della relativa pensione.
La lettera d) del comma 5
dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso
che, per gli anni successivi al 2002, sono aumentati in misura pari
all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente, il limite
di reddito annuo di 6.713,98 euro e l'importo di 516,46 euro di cui al comma 1
del predetto articolo”.
Il calcolo
degli importi per l’anno 2004 è stato effettuato tenendo conto di tale interpretazione.
Gli importi aggiornati sono riportati nell’allegato 1.
L’incremento
di cui all’articolo 38 della legge finanziaria 2002 è stato attribuito anche ai
soggetti che compiono l’età prevista nel corso dell’anno 2004 e che al 31
dicembre 2003 hanno titolo alla maggiorazione sociale o all’aumento
dell’assegno sociale o della pensione sociale utilizzando, per la
determinazione dell’importo, le informazioni reddituali e, per la
determinazione della decorrenza, le informazioni contributive memorizzate sugli
archivi.
|
10 – |
Aumento dell’assegno di accompagno |
A decorrere
dal 1° luglio 2003, è stato elevato da euro 389,32 a euro 398,66 l’importo
dell’assegno per l’assistenza personale continuativa erogato ai sensi
dell’articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222, in favore dei pensionati
per inabilità. Il nuovo importo è fissato dal decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali del 31 luglio 2003, pubblicata sulla G.U. del 24
ottobre 2003, n. 248.
La nuova
misura dell’assegno viene erogata dal 1° gennaio 2004; sulla prima rata di
pensione dell’anno 2004 viene corrisposto il conguaglio per il periodo dal 1°
luglio al 31 dicembre 2003.
|
11 – |
Cumulo tra pensioni e redditi
da lavoro |
Non sono
intervenute ulteriori innovazioni normative in materia di cumulo tra pensioni e
redditi da lavoro. In occasione delle operazioni di rinnovo sono state
applicate le disposizioni da ultimo riportate nella circolare n. 16 del 27
gennaio 2003.
Per i pensionati di anzianità che hanno effettuato il versamento
per ottenere i benefici previsti dal comma 2, dell’articolo 44, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, sul Mod ObisM non vengono più evidenziate quote
incumulabili, essendo prevista, a decorrere dal 1°
gennaio 2003, la totale cumulabilità sia con il lavoro autonomo che con il
lavoro dipendente.
Si ricorda che sulla rata di gennaio 2004 è prevista la
trattenuta della terza rata per i pensionati che hanno scelto di effettuare il
versamento per l’applicazione del secondo e del terzo comma dell’articolo 44,
con rate trimestrali.
|
12 – |
Verifica dei dati reddituali |
Nel contesto
delle operazioni di rinnovo si è provveduto all’aggiornamento dei dati
reddituali utilizzando le funzioni della procedura QRED (circolare n.182 del 16
dicembre 2002).
La procedura,
in funzione delle “rilevanze” relative all’importo della pensione in pagamento,
ha individuato tra i redditi analitici memorizzati sull’archivio reddituale e
le pensioni in pagamento (sia INPS che altri Enti), quelli influenti.
In assenza
di redditi analitici sull’archivio reddituale la procedura QRED ha preso in
esame le pensioni influenti presenti nel Casellario e ha memorizzato tale
reddito nei casi in cui è risultato superiore a quello già presente.
In allegato
4 sono riportati i codici memorizzati nel campo “Tipo reddito”; tale
informazione, in precedenza prevista soltanto per il reddito da utilizzare per
l’integrazione al minimo, a partire dal rinnovo 2004 risulta memorizzata per
tutti i redditi presenti sul settore GP2.
A seguito
della verifica reddituale in argomento alcune pensioni vengono poste in
pagamento a gennaio 2004 con un importo inferiore rispetto a quello di dicembre
2003, mentre altre vengono poste in pagamento con un importo superiore per
effetto della diminuzione dei redditi. Per i pensionati titolari delle pensioni
ricalcolate con un importo più basso verrà inviata nel corso del mese di
dicembre una apposita comunicazione, che indicherà i redditi utilizzati per il
ricalcolo ed inviterà i pensionati a verificare e a comunicare immediatamente
eventuali variazioni.
|
13 – |
Situazioni particolari |
Si riportano
le attività svolte dalle procedure in occasione delle operazioni di rinnovo per
l’anno 2004 per le situazioni particolari riportate di seguito.
|
13.1 – |
Ricostituzioni d'ufficio |
Come di consueto, le pensioni per
le quali al rinnovo le procedure hanno individuato variazioni d’importo da data
anteriore a gennaio 2003 sono state poste in pagamento per l’anno 2004 con
l’importo aggiornato e contraddistinte con il codice 4, 5 ovvero 7 nell'ultimo
byte del campo GP1AF05R al fine di consentire alle Sedi di attivare la
ricostituzione d'ufficio per determinare i relativi conguagli.
Con successivo messaggio sarà
comunicata la disponibilità della procedura per le ricostituzioni d’ufficio
individuate dal rinnovo.
In proposito
sono state rilevate situazioni difformi presso le diverse Sedi in ordine alle
quali si richiama l’assoluta esigenza di provvedere alla sistemazione di tutte
le pensioni evidenziate come “ricostituzioni d’ufficio”: si tratta di pensioni
per le quali, pur essendo in pagamento con l’importo aggiornato, devono essere
determinati conguagli a credito dei pensionati (valore 4 nell’ultimo byte del
campo GP1AF05R) o conguagli a debito dei pensionati (valore 7 nell’ultimo byte
del campo GP1AF05) o di pensioni per le quali sono assenti in archivio dati
essenziali per il calcolo (valore 5 nell’ultimo byte del campo GP1AF05) e che
sono quindi in pagamento con un importo non aggiornato.
Non appena
sarà disponibile la procedura di ricostituzione le Sedi dovranno provvedere
alla ricostituzione delle pensioni in argomento.
Con
messaggio a parte sarà comunicato per ogni Sede il numero delle pensioni per le
quali risulta memorizzato il flag di ricostituzione d’ufficio.
|
13.2 – |
Pensioni localizzate a particolari uffici pagatori
|
Le
procedure non prevedono più, nel contesto delle operazioni di rinnovo,
l’eliminazione in via automatica delle pensioni il cui pagamento risulta
sospeso.
Si
raccomanda in particolare di provvedere con ogni tempestività agli adempimenti
indicati nella circolare n. 59 del 14 marzo 2001 per quanto riguarda le
pensioni il cui pagamento è stato sospeso a seguito della segnalazione di
decesso del pensionato da parte dell’ente pagatore, nonché all’accertamento
dell’eventuale decesso dei titolari delle prestazioni i cui pagamenti vengono
rendicontati come non riscossi.
In
proposito sono state rilevate situazioni difformi presso le diverse Sedi in
ordine alle quali si richiama l’assoluta esigenza di intervenire
tempestivamente.
Con
messaggio a parte sarà comunicato per ogni Sede il numero e l’elenco delle
pensioni localizzate ad ufficio pagatore ex ELI, ora ABI 99999 e CAB 3300009 e
tuttora vigenti. Le Sedi avranno cura di disporre le necessarie verifiche e
provvedere all’eliminazione delle stesse in tutti i casi in cui il titolare è
deceduto.
|
13.3 – |
Pensioni con importo pari a zero |
Con
messaggio a parte sarà comunicato per ogni Sede il numero e l’elenco delle
pensioni rinnovate per l’anno 2004 con importo pari a zero. Le Sedi avranno
cura di disporre le necessarie verifiche e provvedere alla ricostituzione, se
del caso, o alla eliminazione.
|
13.4 – |
Pensioni ai superstiti intestate
ad unico titolare che scade nell’anno 2004 |
Le pensioni
ai superstiti intestate ad unico titolare che scade nell’anno 2004 sono state
rinnovate con l’importo mensile perequato fino al mese antecedente quello di
perdita del diritto e con l’importo pari a zero a partire dal mese della
perdita del diritto.
Le Sedi
devono provvedere all’eliminazione della pensione nel caso in cui il titolare
cessi dal diritto alla prestazione, devono invece provvedere alla
ricostituzione della pensione nel caso in cui venga documentato il permanere
del diritto, come studente o inabile.
Nel caso di
eliminazione per cessazione del diritto dovranno inoltre essere corrisposti a
cura delle Sedi i ratei di tredicesima maturati.
|
14 – |
Tassazione delle pensioni per
l’anno 2004 |
Le ritenute
IRPEF sono state determinate sulla base delle disposizioni contenute
nell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e nelle relative circolari
applicative emanate dall’Agenzia delle Entrate; in particolare la circolare n.
2/E del 15 gennaio 2003 e la circolare n.15/E del 1° febbraio 2002.
Come
previsto dalla citata circolare n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate e come
ribadito dal Ministero dell’Economia e delle finanze, Ufficio del coordinamento
legislativo – Finanze, con nota n. 3-16431 del 20 novembre 2003, la deduzione
per assicurare la progressività dell’imposizione spettante sulla base
dell’importo complessivo annuo, è stata ripartita su dodici mensilità. Per
l’anno 2004 è stato pertanto determinato il conguaglio fiscale sulla
tredicesima con le modalità utilizzate per la generalità dei redditi da lavoro
dipendente e da pensione.
Le tabelle
con gli scaglioni aggiornati, le deduzioni e le detrazioni sono riportate in
allegato 1.
Per l’anno 2004 la tassazione delle pensioni è stata
effettuata considerando i codici memorizzati in GP3CDTI relativi sia alla
deduzione che alle detrazioni.
In allegato 5 è riportato il messaggio n.196 del 4 giugno
2003 con il quale è stato comunicato l’aggiornamento dell’archivio con i nuovi
codici.
La deduzione di 7.000,00 euro è stata attribuita ai
pensionati per i quali risulta memorizzato il codice 1 nel terzo byte della
stringa dei codici. Le pensioni di importo annuo inferiore ai 7.500,00 non sono
state tassate così come è stata applicata la salvaguardia per i redditi
compresi tra 7.500,00 e 7.800,00 euro, se il reddito è costituito solo da
pensione, casa di abitazione e terreni per un reddito non superiore a euro
185,92; l’informazione è rilevata dalla presenza del codice 1 nel 13mo byte dei
codici deduzione e detrazioni.
Le informazioni necessarie per la compilazione del Mod.
CUD 2004 (consuntivo 2003) con i nuovi dati sono memorizzate nei sottoelencati
campi .
|
GP3EIMP |
imponibile al netto degli oneri deducibili e al
lordo della deduzione; |
|
GP3EONR |
oneri deducibili già dedotti dall’imponibile; |
|
GP3EDTZRCN |
deduzione, se spettante |
|
GP3T35EDTI |
detrazioni d’imposta applicate; |
|
GP3EDTICGF |
detrazioni d’imposta per coniuge, figli e familiari a
carico; |
|
GP3EDTILD |
detrazioni d’imposta per pensionati; |
|
GP3FINDCPL |
codice di presenza di pensione complementare. |
In allegato
6 sono riportati alcuni esempi di calcolo di ritenute IRPEF in competenza 2004.
|
14.1 – |
Tassazione
congiunta (articolo 8 decreto legislativo n. 314 del 1997) |
E’ stata effettuata la tassazione
congiunta per tutti i titolari di più prestazioni. Al fine di evitare disagi
derivanti da conguagli operati in corso d’anno dai diversi Enti, si è
provveduto ad effettuare per tutti i titolari di più pensioni la ripartizione
dell’imposta dovuta in proporzione agli imponibili di ogni prestazione.
Sono state disabbinate ai fini della
tassazione le pensioni abbinate a pensioni di altri Enti per le quali non sono
pervenuti al Casellario centrale dei pensionati gli importi relativi all’anno
2002 e quelle per le quali sono state effettuate variazioni anagrafiche.
Con messaggio a parte sarà comunicato
per ogni Sede l’elenco delle
pensioni disabbinate. Le Sedi avranno cura di verificare e sistemare le
situazioni segnalate.
|
14.2 - |
Modalità di tassazione delle quote corrisposte ai
beneficiari di assegno alimentare all’ex coniuge e di assegno divorzile
all’ex coniuge superstite |
La tassazione della quota corrisposta al beneficiario
dell’assegno alimentare all’ex coniuge (M6) e dell’assegno divorzile all’ex
coniuge superstite (M4) è effettuata tenendo conto della disposizioni di cui
all’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
In allegato 7 è riportato il messaggio n. 84 del 12 marzo
2003 con il quale, al punto 2, sono state portate a conoscenza delle Sedi le
particolari modalità di tassazione delle quote in argomento.
|
15 – |
Addizionale regionale e comunale all’IRPEF |
Sono state
aggiornate le aliquote per l’addizionale regionale e comunale all’IRPEF,
tenendo conto che l’articolo 3, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
ha disposto la sospensione delle maggiorazioni delle aliquote deliberate dalle
Regioni o dai Comuni dopo il 29 settembre 2002.
|
15.1 – |
Addizionale regionale all’IRPEF |
L’importo
dell’addizionale regionale dovuta per l’anno 2003 è stato determinato sulla
base dei dati della certificazione fiscale a consuntivo e sarà trattenuto nel
corso dell’anno 2004 in 11 mensilità. Nel caso in cui l’importo annuo
dell’addizionale sia inferiore a euro 0,55, il recupero viene effettuato in
unica soluzione.
Ai pensionati
residenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle
D’Aosta e nelle province autonome di Bolzano e di Trento che non hanno adottato
provvedimenti di modifica dell’aliquota, è stata applicata l’aliquota dello 0,9
per cento.
Ai
pensionati residenti nelle Regioni Calabria, Piemonte, Lombardia, Puglia,
Marche, Veneto e Umbria sono state applicate le disposizioni previste dalle
rispettive leggi regionali. Per la regione Puglia in particolare è stata
applicata l’aliquota dello 0,9% ai pensionati residenti al 31 ottobre 2002 nei
Comuni della zona terremotata.
In allegato
8 è riportata una sintesi delle disposizioni delle singole Regioni; il
prospetto con le modalità di calcolo delle addizionali regionali per ogni
Regione è riportato in allegato 1.
|
15.2 – |
Addizionale comunale all’IRPEF |
L’elenco dei
Comuni e delle aliquote da applicare per l’anno 2003 è riportato nell’allegato
9.
Come per
l’addizionale regionale anche l’importo dell’addizionale comunale dovuta per
l’anno 2003 è stato determinato sulla base dei dati della certificazione
fiscale a consuntivo e sarà trattenuto nel corso dell’anno 2004 in 11
mensilità. Nel caso in cui l’importo annuo dell’addizionale sia inferiore a
euro 0,55, il recupero viene effettuato in unica soluzione.
Sul data
base delle pensioni è memorizzato
-
nel campo GP3CADDCMN del CUD 2003 consuntivo, il codice catastale del Comune;
-
a destra del codice, fra parentesi, la denominazione del Comune e la sigla
automobilistica della provincia;
-
nella riga successiva l’aliquota percentuale approvata.
|
16 – |
Determinazione dei dati fiscali a consuntivo |
Come di consueto i dati fiscali a consuntivo
sono stati rideterminati sulla base:
-
delle rettifiche apportate dalle Sedi nel corso dell'anno con la procedura
illustrata con circolare n. 122 del 5 maggio 1995;
-
delle variazioni dei codici di detrazioni di imposta trasmesse dalle Sedi con
la procedura SIMA per i casi in cui la pensione non fosse stata ricostituita
nel corso dell’anno;
-
delle variazioni dei codici di detrazioni di imposta e di imponibile trasmesse
dagli Enti per i titolari anche di pensioni INPS;
-
delle rettifiche operate in via automatica dalla procedura centrale di
pagamento dei conguagli.
|
16.1 – |
Rideterminazione dei dati fiscali per conguagli |
Le procedure
hanno rideterminato i dati fiscali per le diverse situazioni con le modalità
descritte nell’allegato 9 alla circolare n. 180 del 12 dicembre 2002, al quale
si rinvia.
|
16.2 – |
Codici di destinazione delle
certificazioni fiscali |
Sono stati
memorizzati i seguenti "codici di destinazione" (campo GP3CDST) delle
certificazioni fiscali:
a)
pensioni abbinate fiscalmente:
pensioni per le quali viene emessa
la certificazione:
|
M |
se non è stata richiesta la
localizzazione in sede della certificazione fiscale; |
|
P |
se è stata richiesta la
localizzazione in sede della certificazione fiscale; |
|
R |
per le pensioni che risultavano
localizzate agli uffici pagatori di sede, codice ABI 99999, codice CAB
3300013 (ex RED), 3300009 (ex ELI), 3300011 (ex ELB), 3300004 (ex 999). |
pensioni per le quali non viene emessa la certificazione:
|
A |
se non è stata richiesta la
localizzazione in sede della certificazione fiscale ovvero per le pensioni
che risultavano localizzate agli uffici pagatori di sede, codice ABI 99999,
codice CAB 3300013 (ex RED), 3300009 (ex ELI), 3300011 (ex ELB), 3300004 (ex
999). |
|
B |
se è stata richiesta la
localizzazione in sede della certificazione fiscale. |
b)
pensioni non abbinate fiscalmente:
|
0 |
se non è stata richiesta la
localizzazione in sede della certificazione fiscale; |
|
1 |
se è stata richiesta la
localizzazione in sede della certificazione fiscale; |
|
5 |
per le pensioni che risultavano
localizzate agli uffici pagatori di sede, codice ABI 99999, codice CAB
3300013 (ex RED), 3300009 (ex ELI), 3300011 (ex ELB), 3300004 (ex 999); |
|
2 |
per le quote di pensione ai
superstiti; |
|
E |
per gli assegni straordinari per
il sostegno del reddito a carico del Fondo di solidarietà per il sostegno del
reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione
professionale del personale dipendente dalle imprese di credito ordinario e dalle
imprese di credito cooperativo. |
|
17 – |
Conguagli da rinnovo |
Con il
rinnovo dell’anno 2004 le procedure centrali hanno provveduto a calcolare i
seguenti conguagli:
-
conguagli IRPEF a debito o a credito del pensionato;
-
conguagli a debito per recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi fiscali;
-
conguagli per addizionale regionale e comunale.
I conguagli
sono memorizzati sull’archivio CONGUAGLI e vengono gestiti al momento
dell’estrazione della rata mensile.
Di seguito
si precisano le modalità di gestione dei conguagli da rinnovo e di
memorizzazione sul data base delle pensioni.
|
17.1 – |
Conguagli
da rinnovo per IRPEF a debito o a credito del pensionato e conguagli per
recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi IRPEF |
Sono stati
memorizzati sull’archivio CONGUAGLI come “validati” e verranno gestiti al
momento dell’estrazione delle rate mensili di pensione:
-
conguagli IRPEF a debito o a credito del pensionato;
-
conguaglio a debito per recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi IRPEF.
I conguagli
IRPEF a credito del pensionato vengono corrisposti unitamente alla rata di
gennaio 2004 e sono memorizzati nel campo GP8MD53E e individuabili dal codice
139 presente nel campo GP8MD52.
I conguagli
IRPEF a debito del pensionato vengono trattenuti in due rate sulle mensilità di
gennaio e febbraio 2004, sono memorizzati nel campo GP8MD53E e individuabili
dal codice 140 presente nel campo GP8MD52. Il recupero viene effettuato in
unica soluzione nel caso in cui l’importo non superi 6,00 euro.
Il
conguaglio a debito per recupero sui rimborsi IRPEF è trattenuto in unica
soluzione sulla mensilità di gennaio 2004, è memorizzato nel campo GP8MD53E e
individuabile dal codice 141 presente nel campo GP8MD52. Il recupero sui
rimborsi IRPEF può essere stato richiesto dalla Sede con apposita segnalazione
con procedura on line di rettifica della certificazione fiscale a preventivo
oppure può derivare da conguagli gestiti con la procedura ARTE con residuo da
recuperare.
|
17.2 – |
Conguagli
da rinnovo per pensione e relative ritenute IRPEF |
Sono stati
inoltre memorizzati, al momento del ricalcolo della pensione, i conguagli con i
seguenti codici in GP8MD52:
|
194 |
Conguaglio di pensione a
credito da rinnovo |
|
500 |
Conguaglio di pensione a
debito da rinnovo |
|
501 |
IRPEF a debito su
conguaglio di pensione da rinnovo |
|
502 |
IRPEF a credito su
conguaglio di pensione da rinnovo |
E’ stato
inoltre registrato l’importo netto con codice 133. Gli importi relativi ai
codici 501 e 502 non sono stati sommati in GP8MD04E.
|
17.3 – |
Addizionale regionale e comunale per l’anno 2003 |
I conguagli
relativi all’addizionale regionale e comunale per l’anno 2003 sono stati
memorizzati sull’archivio CONGUAGLI e verranno recuperati in 11 mensilità.
Al momento
dell’estrazione della rata mensile di pensione i conguagli relativi alle
addizionali vengono memorizzati al campo GP8MD52 con i seguenti codici:
|
498 |
Trattenuta
addizionale regionale IRPEF |
|
499 |
Trattenuta
addizionale comunale IRPEF |
|
18 – |
Periodicità di pagamento delle pensioni |
I limiti previsti dalla
deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 350 del 10 marzo
1998, approvata con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
25 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 marzo
1998, per la corresponsione mensile, semestrale o annuale anticipata delle
pensioni sono stati rideterminati con l’applicazione della perequazione.
In particolare:
·
vengono corrisposti in rate annuali anticipate i pagamenti di importo mensile
fino a 5,00 euro;
·
vengono corrisposti in rate semestrali anticipate i pagamenti di importo
mensile superiore a 5,00 euro e fino a 60,00 euro;
·
vengono corrisposti in rate mensili anticipate i pagamenti di importo mensile
superiore a 60,00 euro.
|
19 – |
Comunicazione
ai pensionati |
In occasione
del rinnovo per l’anno 2004 si è provveduto a rivedere e integrare il
“pacchetto” comunicazione ai pensionati.
E’ previsto
l’invio in unico plico del Mod. ObisM, della richiesta di dichiarazione
reddituale, del Mod. CUD 2004, della specifica modulistica per le prestazioni
INVCIV.
|
19.1 – |
Certificato
di pensione per l’anno 2004 – Modello Obis M |
Viene emesso
per ogni soggetto pensionato un unico Mod. ObisM (allegato 10) contenente le
informazioni di tutte le sue pensioni.
Il modello
riporta una sola volta le informazioni relative al pensionato (indirizzo, dati
del delegato o del tutore, ufficio pagatore, importo complessivo del pagamento,
detrazioni d’imposta, quote in cumulabili con il lavoro, ecc) e un riquadro con
l’indicazione degli importi mensili per ognuna delle pensioni.
Sul modello
sono riportate le informazioni relative alla perequazione automatica
previsionale.
E’ previsto un
apposito riquadro nel quale vengono riportate le informazioni relative alle
ritenute per addizionale regionale e comunale.
Il modello
ObisM viene inviato al domicilio del pensionato; in presenza di tutore viene
inviato all’indirizzo del tutore.
Per poter
anticipare la consegna dei Modelli ai pensionati si è provveduto ad anticipare
la predisposizione dei dati da fornire a POSTEL: anziché preparare i dati in
occasione della prima estrazione degli ordinativi di pagamento, si è provveduto
alla predisposizione degli stessi al momento del ricalcalo della pensione.
|
19.1.1 – |
Informazioni relative ai
redditi |
Considerato
che le prestazioni o le quote delle stesse legate ai redditi sono sempre più
significative, nell’ottica di fornire informazioni sempre più complete, è stato
inserito sul Mod. ObisM un apposito riquadro che riporta i dati reddituali
utilizzati per il ricalcolo in occasione del rinnovo per il 2004.
Viene
inoltre riportato un ulteriore specifico riquadro per le pensioni per le quali
la memorizzazione dei redditi relativi agli anni 1999, 2000 e 2001 non ha
comportato alcuna variazione degli importi in pagamento.
Per i
pensionati che non hanno ancora provveduto a restituire le dichiarazioni
reddituali richieste negli anni scorsi, è inserita una apposita nota che
ricorda l’impegno e prevede il ricalcolo in diminuzione se le dichiarazioni non
perverranno entro il 31 maggio 2004.
E’ previsto
uno specifico riquadro (che indica che l’attribuzione è stata fatta in via
provvisoria sulla base dei redditi memorizzati) per le pensioni per le quali è
stato corrisposto a dicembre 2003 l’importo aggiuntivo di euro 154,94.
|
19.2 – |
Comunicazione dell’importo
della rata di gennaio 2004 |
Per l’anno
2004 il Mod. ObisM non riporterà le informazioni relative al pagamento di
gennaio, tali informazioni seguiranno le regole “normali”: saranno stampate
dagli Enti pagatori nei soli casi in cui sono presenti conguagli da
corrispondere.
|
19.3 – |
Richiesta della dichiarazione
reddituale |
Unitamente
al Mod. ObisM viene inviata all’interessato, nel caso in cui percepisca una
prestazione legata al reddito, la richiesta per la dichiarazione dei redditi
relativi all’anno 2003.
Considerato
che, sul Mod. ObisM, vengono comunicati al pensionato i redditi sulla base dei
quali è calcolata la pensione in pagamento, è stata prevista la nuova
dichiarazione Mod. REDNONVAR che dovrà essere utilizzata in tutti i casi in cui
i dati reddituali del pensionato non risultano variati rispetto alla precedente
dichiarazione. Tale modello debitamente firmato potrà essere consegnato ad un
CAF o a un professionista abilitato o a una Sede INPS.
Come già
previsto per le precedenti richieste, non devono essere dichiarati i redditi
derivanti da pensioni in quanto presenti sul Casellario centrale dei
pensionati.
|
19.4 – |
Certificazione
dei redditi (modello CUD) |
Con
provvedimento dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, è stato approvato lo schema di
certificazione unica “CUD 2004” con le relative istruzioni (allegato 11) ed è
stato previsto che la certificazione debba essere consegnata agli interessati
entro il 15 marzo 2004.
Per le sole
situazioni, per le quali sono memorizzate detrazioni per familiari a carico
(diversi dal coniuge) e vengono operate ritenute IRPEF, unitamente al Mod. CUD,
verrà spedito il Mod. DETR04 (allegato 10).
|
19.5
– |
Prestazioni INVCIV.
Dichiarazioni di responsabilità previste dalla legge n. 662 del 1996 |
Agli invalidi civili titolari di indennità di
accompagnamento (fascia 33, 38, 41, 42, 44, 45), che sono tenuti, ai sensi
dell’articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a presentare
entro il 31 marzo di ogni anno la dichiarazione di responsabilità relativa alla
sussistenza o meno di uno stato di ricovero in Istituto viene inviato,
unitamente al Mod. ObisM, il Mod.ICRIC01 (allegato 12)
Agli invalidi civili titolari di assegno mensile (fascia
34, 35, 36, 40, 48), che sono tenuti, ai sensi dell’articolo 1, commi 249,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a presentare entro il 31 marzo di ogni anno,
la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza dell’iscrizione
nelle liste di collocamento, viene inviato, unitamente al Mod. ObisM, il Mod.
ICINC01 (allegato 12).
Gli interessati restituiranno le dichiarazioni alle
Prefetture, ai Comuni o alle ASL, se residenti nelle Regioni a statuto speciale
che non hanno ancora approvato le leggi regionali di passaggio delle
competenze, (Sicilia e Sardegna), alle Sedi INPS, ai Comuni o alle ASL, negli
altri casi.
Le dichiarazioni non vengono richieste ai titolari di
prestazioni INVCIV disabili intellettivi e minorati psichici che hanno
presentato il certificato medico ai sensi dell’articolo 1, comma 254, della
citata legge n. 662/96 per i quali è memorizzato sul data base delle pensioni,
al campo GP1AJ11, il codice 4.
|
20 –
|
Mandati
di pagamento |
I mandati di pagamento per gennaio 2004 sono stati resi
disponibili per Poste Italiane Spa e per gli Istituti bancari. Gli importi dei
mandati sono visualizzabili con la procedura AGENDA1 con le consuete modalità.
***
In considerazione degli elementi nuovi che hanno
caratterizzato l’operazione di rinnovo, con particolare riguardo alle nuove
modalità di verifica dei dati reddituali, della tassazione e di invio delle
comunicazioni, si invitano le Sedi ad adottare tutte le iniziative che
riterranno utili per portare le informazioni a conoscenza dei pensionati,
utilizzando gli organi di stampa (giornali, periodici, radio, televisioni) con
diffusione di comunicati stampa e articoli illustrativi, secondo le esigenze e
le disponibilità locali, e organizzando specifici incontri con gli Enti di
patronato ed i Sindacati dei pensionati.
|
|
IL DIRETTORE GENERALE f.f. TOMASSINI |
|